Molti ritengono erroneamente che la semplice chiusura di una veranda su un terrazzino non sia un abuso edilizio e che possa essere realizzata senza permesso di costruire. Tuttavia, questo non è il caso. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, seguendo le linee guida del Testo Unico Edilizia e la giurisprudenza esistente, ha stabilito che tale intervento è una ristrutturazione edilizia di rilievo e richiede un permesso di costruire, non essendo sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
In una situazione specifica, è stata discussa la chiusura di una veranda realizzata in legno e alluminio su un terrazzino di 8 mq, con infissi scorrevoli e una parte in vetrata fissa. Il TAR ha respinto l’argomento del ricorrente che sosteneva la natura precaria della struttura e la sua non necessità di permesso di costruire, sottolineando che le modifiche apportate costituiscono una variazione significativa in termini di volume e aspetto architettonico dell’edificio.
Inoltre, il TAR ha chiarito che non è possibile sostituire la sanzione demolitoria con una pecuniaria in questa fase del procedimento. Questo caso dimostra l’importanza di ottenere i permessi necessari per modifiche strutturali agli immobili, al fine di evitare sanzioni legali e demolizioni.
La giurisprudenza relativa alla chiusura di verande su terrazzini è molto specifica e si basa su principi ben stabiliti nel diritto urbanistico italiano. Come evidenziato in precedenza dal TAR Campania, la realizzazione di verande che modificano la volumetria e l’aspetto architettonico di un immobile è considerata una forma di ristrutturazione edilizia significativa, che va oltre la semplice manutenzione ordinaria e richiede pertanto il rilascio di un permesso di costruire.
Di seguito riportiamo alcuni casi, norme e decisioni, a cui il TAR fa riferimento:
- Art. 10, comma 1, lettera c), del Testo Unico Edilizia (TUE): Questa disposizione stabilisce che le opere di ristrutturazione edilizia che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifiche del volume o dei prospetti, necessitano di un permesso di costruire.
- Decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, del 24/01/2022, n. 469: Questa decisione ha ribadito che la trasformazione di un balcone o terrazzo in veranda non può essere considerata una semplice pertinenza urbanistica, ma integra un nuovo locale che modifica l’organismo edilizio preesistente in termini di sagoma, volume e superficie.
- Decisione del Consiglio di Stato, sez. II, del 10/12/2021, n. 8227: In questa sentenza è stato chiarito che la realizzazione di una veranda con la chiusura di un balcone implica la creazione di un nuovo volume e modifica la sagoma dell’edificio, richiedendo quindi il permesso di costruire.
- Decisione del TAR Campania, Napoli, sez. II, del 24/05/2021, n. 3414: Questa decisione ha confermato che la mancanza del titolo abilitativo per tali opere comporta la legittima applicazione della sanzione demolitoria e ripristinatoria.
- Decisione del TAR Lombardia, Milano, sez. II, del 21/04/2023, n. 991: Questa sentenza ha trattato la questione della sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, spiegando che tale possibilità deve essere valutata dall’amministrazione competente in una fase successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione.
Queste decisioni sottolineano la necessità di ottenere le dovute autorizzazioni prima di intraprendere modifiche strutturali come la chiusura di una veranda su un terrazzino, al fine di conformarsi alle norme urbanistiche e evitarne le relative sanzioni.
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