Nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, evidenziata dalla sentenza n. 9776/2023 del 15 novembre, si è delineato un principio di rilievo nel contesto del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). Il nodo centrale della decisione riguarda la non ammissibilità della “sanatoria condizionata”, ovvero la regolarizzazione postuma di opere edilizie, subordinata alla realizzazione di modifiche volte a conformarle alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
La Corte ha esaminato una situazione in cui il TAR aveva concesso una sanatoria per diverse opere, tra cui la trasformazione di una tettoia in pergolato, a fronte di un ricorso presentato da un comune. La decisione del TAR si discostava dall’ordinanza comunale che prevedeva la demolizione delle opere in questione.
Il fulcro dell’analisi giuridica risiede nell’interpretazione e applicazione dell’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia. La sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito che la sanatoria, per essere valida, deve basarsi su una conformità già esistente delle opere al momento della loro realizzazione e al momento della presentazione della domanda di sanatoria, conformemente al principio di “doppia conformità”. Questo principio implica che non è possibile concedere una sanatoria basata su modifiche future, mirate a raggiungere una conformità solo ex post.
L’importanza di questa sentenza si riflette profondamente nel sistema urbanistico: stabilisce un precedente vincolante per la gestione degli abusi edilizi, enfatizzando la necessità di una conformità preesistente alle norme urbanistiche ed edilizie. Questo orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato segna un punto di svolta nella comprensione e applicazione del Testo Unico dell’Edilizia, confermando l’inammissibilità di prassi regolarizzative che non rispettano il principio di doppia conformità.
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