Nel contesto normativo italiano, la fiscalizzazione dell’illecito edilizio rappresenta una procedura derogatoria che consente di sostituire la demolizione di opere edificate in violazione delle norme urbanistiche con l’imposizione di una sanzione pecuniaria. Tale meccanismo trova applicazione in specifiche circostanze, delineate dagli articoli 33 e 34 del Testo Unico dell’Edilizia, e si rivela pertinente nei casi di difformità parziali o di impossibilità tecnica di ripristinare lo stato dei luoghi.
La Sentenza n. 9799/2023 del Consiglio di Stato, emessa il 15 novembre, ha fornito chiarimenti significativi riguardo ai soggetti legittimati a richiedere la fiscalizzazione dell’abuso edilizio e alle condizioni di applicabilità di tale istituto. Essa stabilisce che la fiscalizzazione può essere richiesta in presenza di difformità dal titolo edilizio, sia totale che parziale, o all’esito dell’annullamento del titolo stesso.
Inoltre, viene sottolineato che il responsabile dell’abuso, se identificabile, è il destinatario esclusivo del provvedimento di fiscalizzazione, con l’obbligo di sostenere le spese connesse all’esecuzione del provvedimento. Un aspetto cruciale è l’impossibilità di demolire l’opera abusiva, la cui prova è richiesta al proprietario dell’immobile durante la fase esecutiva del procedimento di ripristino. Questa prova deve essere fornita in maniera dettagliata e convincente, al fine di soddisfare i requisiti per l’attuazione della fiscalizzazione.
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