Nella normativa urbanistica e di tutela del territorio, l’ordinanza di demolizione emanata a seguito di abusi edilizi si configura come misura di natura amministrativa, priva di finalità punitive e non soggetta alla prescrizione prevista per i reati penali. Tale ordinanza, ancorché connessa a fattispecie penale, permane efficace indipendentemente dalla prescrizione del reato a cui si riferisce, come stabilito dall’articolo 173 del Codice Penale. La persistente efficacia di tale provvedimento si fonda sul suo carattere ripristinatorio, volto a ristabilire la legalità urbanistica e la tutela del paesaggio.
È diffusa la credenza errata che ogni violazione edilizia sia soggetta a prescrizione penale, incluso il reato di abuso edilizio, la quale potrebbe rendere inefficace un’ordinanza di demolizione. Tuttavia, la giurisprudenza recente respinge tale interpretazione, evidenziando che l’ordinanza di demolizione, pur collegata a una condanna penale, non decade per effetto della prescrizione del reato (ad esempio, Cassazione Penale, sentenza n. 29984/2021).
Per quanto riguarda l’abuso edilizio di rilevanza penale, esso si configura come illecito di natura permanente, la cui estinzione per prescrizione non implica l’annullamento automatico dell’ordinanza di demolizione. Quest’ultima, infatti, non è assimilabile a una sanzione penale, né soggetta alla prescrizione delle sanzioni pecuniarie come previsto dall’articolo 28 della Legge 689/1981. La sua funzione è specificamente ripristinatoria, mirando al recupero dell’integrità territoriale e non ha natura punitiva.
Inoltre, le obiezioni sulla presunta incostituzionalità per mancanza di un termine di prescrizione per l’ordinanza di demolizione sono state respinte. La sanzione demolitoria ha un carattere reale e impatta chiunque detenga un rapporto con l’immobile, indipendentemente dall’essere l’autore dell’abuso.
Ciononostante, l’ordinanza di demolizione può essere revocata se si dimostra incompatibile con atti amministrativi che abbiano modificato la destinazione dell’immobile o ne abbiano sanato l’abusività. In tali contesti, il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare la legittimità dell’atto concessorio in sanatoria, sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione sia per quanto concerne i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge (esempi in Cassazione Penale, sentenze n. 11638/2021 e n. 47402/2014).
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