Secondo la normativa vigente, rappresentata dall’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, si stabilisce che la distanza minima tra le pareti finestrate di edifici antistanti debba essere non inferiore a 10 metri. Questa disposizione, tuttavia, trova applicazione esclusiva in presenza di pareti munite di aperture qualificabili come ‘vedute’. Pertanto, è di fondamentale importanza, ai fini della corretta applicazione della norma, distinguere tra la nozione di ‘veduta’, intesa come apertura che consente una vista ampia e potenzialmente invasiva sulla proprietà altrui, e quella di ‘luce’, caratterizzata invece da una funzione limitata alla sola illuminazione o aerazione.
La giurisprudenza di riferimento, inclusa la sentenza n. 2841/2023 del Tar di Salerno, ha ulteriormente chiarito che la mera possibilità di guardare frontalmente attraverso un’apertura non è sufficiente a configurare una ‘veduta’. Occorre, invece, che l’apertura consenta un’affaccio, ossia la possibilità di sporgere il capo per osservare obliquamente e lateralmente il fondo del vicino. Solo in presenza di tali requisiti, l’apertura assume la qualifica di ‘veduta’, rendendo applicabile la regola dei 10 metri.
In assenza di tali caratteristiche, l’apertura è da considerarsi come ‘luce’, e pertanto soggetta a normative differenti. Rileva, in questo contesto, la posizione giurisprudenziale che nega l’esistenza di un ‘tertium genus’ diverso dalle luci e dalle vedute, imponendo così una classificazione binaria delle aperture in funzione delle loro caratteristiche peculiari.
Di conseguenza, nei casi di controversia o di interpretazione normativa, assume rilevanza non solo la dimensione fisica dell’apertura, ma anche la sua collocazione e le potenzialità visive che essa offre, in un’ottica che coniuga la tutela della privacy e del godimento della proprietà con le esigenze di illuminazione e aerazione degli edifici urbani.”
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