Il testo in esame riguarda le implicazioni legali e normative legate alla realizzazione di tettoie e verande in ambito edilizio, in particolare in relazione alla necessità di ottenere un permesso di costruire.
La sentenza del Tar Napoli n. 7134/2023 chiarisce che le opere quali la costruzione di una tettoia in legno e tegole (28 mq, altezza 3,5 metri) e la chiusura di un porticato (27 metri lineari) con struttura in alluminio e vetri non rientrano nell’ambito dell’edilizia libera. Ciò è dovuto alle loro caratteristiche dimensionali e strutturali che comportano modifiche significative alla sagoma e al volume dell’edificio preesistente.
Secondo il glossario Edilizia Libera del Decreto 2 Marzo 2018, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il Regolamento edilizio comunale, tali opere necessitano del rilascio di un permesso di costruire. Il non rispetto di questa disposizione normativa conduce alla classificazione delle opere come abusive.
La tettoia, superando i limiti dimensionali e strutturali stabiliti per l’edilizia libera, richiede il permesso di costruire. Allo stesso modo, la trasformazione del porticato in veranda, comportando una modifica sostanziale della struttura esistente (in termini di sagoma, volume e superficie), si configura come un intervento di ristrutturazione edilizia che necessita anch’esso del permesso di costruire.
La sentenza stabilisce che tali opere, a causa delle loro caratteristiche e impatti sull’assetto del territorio, esulano dalla categoria dell’edilizia libera e richiedono il preventivo rilascio di un permesso di costruire, in assenza del quale sono considerate abusive.
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