In un caso di notevole importanza giuridica, il TAR del Lazio ha esaminato la questione dell’annullamento in autotutela di titoli abilitativi da parte di un comune, intervenuto dopo un lungo periodo dalla loro emissione. Nel caso specifico, il comune aveva annullato in autotutela permessi di costruire risalenti al 1997, 2001 e 2002, identificando l’assenza di autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004) e alcune difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio. Il privato coinvolto aveva impugnato l’ordinanza al TAR del Lazio, sollevando vari punti: la non invalidità dei titoli per mancanza di autorizzazione paesaggistica, l’annullamento oltre il termine legale previsto dall’art. 21 nonies legge 241/1990, la mancanza di una motivazione adeguata per il superamento del termine legale, e l’opportunità di considerare una regolarizzazione tramite valutazione paesaggistica anziché l’annullamento. Il TAR, interpretando l’articolo 21 nonies della legge 241/1990, ha stabilito che un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio entro un termine ragionevole, non superiore a dodici mesi. La sentenza ha rilevato che l’annullamento dei titoli, avvenuto ben oltre il termine di 12 mesi dalla modifica legislativa entrata in vigore il 31.07.2021, era illegittimo per la mancanza di giustificazione per il superamento di tale termine. Questo caso sottolinea l’importanza del rispetto dei termini legali nell’annullamento in autotutela di titoli abilitativi e la necessità di un bilanciamento tra il ripristino della legalità, un interesse pubblico fondamentale, e gli interessi dei privati, nel rispetto delle regole procedurali stabilite.
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