Il terzo condono edilizio, inquadrato nel Decreto Legge n. 269 del 2003 e convertito con modificazioni nella Legge n. 326 del 2003, impone un rigido rispetto dei limiti volumetrici per la sanatoria edilizia. La Cassazione, nella sua recente sentenza n. 694/2024, ha riepilogato queste regole, ponendo enfasi sulla indivisibilità dell’oggetto del condono in presenza di un unico manufatto. Secondo il dettato dell’art. 32, comma 25, del DL 269/2003, si prescrivono due specifici limiti di cubatura: un tetto massimo di 750 metri cubi per ogni unità abitativa e un limite complessivo di 3.000 metri cubi per l’intera costruzione.
Un punto fondamentale emerso dalla giurisprudenza è l’illegittimità della pratica di sanatoria frazionata. Tale approccio, che tenta di scomporre il condono in relazione a singole parti di un edificio globalmente abusivo, è stato chiaramente condannato dalla Corte, in quanto rappresenta un tentativo di eludere i limiti imposti dalla legge. L’art. 39, comma 1, della Legge 724/1994 (Secondo condono) si interpreta nel senso che ogni edificio deve essere considerato come un complesso unitario, escludendo così la possibilità di presentare molteplici istanze di sanatoria per singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, salvo casi di legittima suddivisione o pluralità di titoli abilitanti.
Nel caso specifico esaminato, la Corte ha evidenziato un tentativo di frazionamento illecito delle richieste di condono, con plurime istanze presentate da membri della stessa famiglia per un unico edificio. Tale manovra è stata giudicata contraria ai principi normativi, superando il limite volumetrico complessivo di 3.000 metri cubi.
In aggiunta, la Corte ha chiarito che le demolizioni effettuate non potevano essere legittimate dalla semplice presentazione di una C.I.L.A., ma avrebbero richiesto un permesso di costruire, data la loro incidenza sull’aspetto esteriore del fabbricato.
Questo orientamento della Cassazione stabilisce criteri chiari e stringenti per l’applicazione del terzo condono edilizio, sottolineando la necessità di un’attenta valutazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell’opera oggetto di sanatoria. La decisione riflette l’intento della normativa di regolamentare e contenere gli abusi edilizi, ribadendo l’importanza di una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in materia di condono edilizio.
Lascia un commento