Rigore giurisprudenziale sulla deroga alle distanze tra gli edifici: l’applicazione restrittiva dell’art. 9 DM 1444/1968

L’articolo 9 del Decreto Ministeriale 1444/1968 costituisce un cardine normativo nel contesto della disciplina delle distanze minime inter edifici, stabilendo una distanza interponibile di decem metra (10 metri) tra le superficies fenestratas edificiorum vicinorum. Tale disposizione mira a garantire adeguati standard di vivibilità, illuminazione naturale e ventilazione tra gli edifici urbani.

Il comma ultimus dell’articolo in questione introduce una specifica facultas derogatoria, consentendo, in circostanze particolari, la riduzione della suddetta distanza minima. Tale deroga è però circoscritta a ipotesi ben definite, ovvero all’ambito di realizzazioni edilizie comprese integralmente in piani particolareggiati approvati o all’interno di lottizzazioni convenzionate, le quali prevedono un insieme coordinato di interventi edilizi.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 236/2024, ha avuto l’occasione di pronunciarsi sull’applicabilità di tale deroga, ribadendo la stretta interpretazione della norma. La Suprema Corte ha evidenziato come la deroga sia inapplicabile ai casi di singoli fabbricati inseriti in contesti preesistenti non rientranti nelle suddette fattispecie di piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata. La ratio di tale interpretazione è da rinvenirsi nella necessità di preservare gli standard di qualità abitativa e di rispettare le finalità di tutela della salute e del benessere dei cittadini, sottesi alla normativa sulle distanze inter edifici.

Nel caso de quo, la Corte d’Appello, confermata dalla Suprema Corte, ha rigettato il ricorso proposto da un privato cittadino contro il provvedimento di demolizione di fabbricati eretti in violazione della distanza minima legale. La decisione si fonda sulla constatazione che le deroghe normative introdotte a livello locale non possono trovare applicazione in contraddizione con le disposizioni di rango superiore dello Stato, quali quelle dettate dal DM 1444/1968.

La sentenza sancisce pertanto un principio di interpretazione restrittiva della norma derogatoria, limitando significativamente le possibilità di derogare alla regola generale della distanza minima tra edifici, e ribadisce il primato delle disposizioni statali in materia di distanze edilizie su quelle locali potenzialmente contrastanti.

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