La rigorosa interpretazione del condono edilizio nella giurisprudenza: analisi della sentenza n. 450/2024 del TAR Napoli

Nell’ambito giuridico del diritto urbanistico ed edilizio, la questione del condono edilizio si colloca in un contesto normativo particolarmente complesso, dove la distinzione tra sanatoria ordinaria e condono edilizio assume rilevanza critica. La sanatoria ordinaria, prevista dall’articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), si fonda sul meccanismo dell’accertamento di conformità, il quale permette al soggetto che ha realizzato opere in difformità dalle disposizioni urbanistiche vigenti, o in assenza di titolo edilizio, di sanare tali abusi, purché le opere in questione rispettino il principio di doppia conformità. Tale principio implica che le opere debbano essere conformi sia alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Diversamente, il condono edilizio, configurandosi come sanatoria straordinaria, è caratterizzato da un ambito di applicazione più ristretto, delineato da specifiche disposizioni legislative che ne circoscrivono i casi di applicabilità. Esso si rivolge a situazioni in cui le opere abusive presentano difformità sostanziali rispetto alla normativa edilizia e urbanistica, e la loro regolarizzazione è possibile solo nel rispetto di criteri ben definiti, quali la dimensione delle opere oggetto di condono e il rispetto dei termini temporali stabiliti per la presentazione della domanda di condono.

La sentenza n. 450/2024 del TAR Napoli sottolinea l’inammissibilità di un approccio valutativo “frazionato” o “atomistico” nell’ambito del condono edilizio. In altre parole, non è consentito suddividere un’opera edilizia abusiva in parti costituenti al fine di eludere il superamento dei limiti volumetrici stabiliti dalla normativa per accedere al condono. Tale interpretazione trova fondamento nel principio secondo cui la valutazione dell’abuso deve essere compiuta considerando l’opera nella sua globalità, al fine di apprezzarne l’impatto complessivo sul tessuto urbanistico e territoriale. Questo approccio è confermato dalla giurisprudenza, che ha ripetutamente escluso la possibilità di segmentare l’abuso edilizio ai fini di una sanatoria parziale.

Per quanto concerne l’adempimento dell’onere probatorio relativo alla data di ultimazione delle opere, il TAR ha ribadito che spetta al richiedente fornire elementi probatori inconfutabili che attestino la conclusione delle opere abusive entro i termini previsti dalla normativa per poter beneficiare del condono. In assenza di tali prove, l’Amministrazione Pubblica mantiene il pieno potere discrezionale di negare la sanatoria dell’abuso, in quanto il mancato rispetto dei termini temporali previsti per la presentazione della domanda di condono preclude l’accesso ai benefici previsti dalla normativa in materia.

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