L’impatto dell’assenza di autorizzazione sismica sulla sanatoria edilizia secondo il testo unico dell’edilizia.

Nel contesto giuridico normativo delineato dall’articolo 36 del Decreto Presidenziale 380/2001, noto come Testo Unico dell’Edilizia, la disciplina relativa alla verifica di conformità urbanistica-edilizia per la sanatoria di opere realizzate in difformità dai prescritti permessi edilizi stabilisce il principio della “doppia conformità”. Tale principio impone che le opere edilizie devono essere conformi sia alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione (conformità ex ante) sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria (conformità ex post), per l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51634/2023 del 29 dicembre, ha ribadito che il soddisfacimento di tale requisito di doppia conformità è precluso qualora le opere siano state eseguite senza il preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica. In altre parole, l’assenza dell’autorizzazione sismica preclude la possibilità di regolarizzazione delle opere mediante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, poiché tale autorizzazione costituisce un presupposto indispensabile per la verifica della conformità delle opere alle normative di riferimento.

Inoltre, la Corte ha respinto le argomentazioni presentate dalle parti ricorrenti in merito all’impossibilità tecnica di procedere alla demolizione delle opere abusive, sottolineando che tale impossibilità, oltre a non essere stata debitamente provata, risulta comunque imputabile alle parti stesse, in quanto committenti degli interventi illeciti. La Corte ha confermato il proprio orientamento secondo cui, anche in presenza di una condizione tecnica che renda impossibile la demolizione senza pregiudicare la stabilità di strutture limitrofe, tale circostanza non esime dal rispetto degli obblighi di demolizione qualora l’impossibilità derivi da cause imputabili al condannato.

La questione della pendenza del procedimento di sanatoria non è stata ritenuta rilevante ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione di tale beneficio era subordinata al rispetto di termini perentori per l’adempimento delle condizioni imposte, indipendentemente dall’esito del procedimento di sanatoria.

Pertanto, emerge chiaramente che la mancanza dell’autorizzazione sismica rappresenta un ostacolo insormontabile alla sanatoria di opere abusive, in quanto viola il principio fondamentale della doppia conformità urbanistica-edilizia richiesto per la regolarizzazione delle opere edilizie ai sensi degli articoli 36 e 45 del Testo Unico dell’Edilizia.

Lascia un commento