L’onere della prova nel condono edilizio: la responsabilità del richiedente nell’attestare l’epoca dell’abuso

Nel quadro normativo e giurisprudenziale riguardante il condono edilizio, si riconosce una dottrina consolidata che impone al richiedente il condono l’onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere la sanatoria. In particolare, assume rilievo la dimostrazione dell’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio, che costituisce un elemento cardine per l’accesso al regime sanzionatorio di cui alla legge 326/2003, concernente il Terzo condono edilizio.

La sentenza n. 853/2024 del Consiglio di Stato del 26 gennaio 2024 incarna un’ulteriore conferma di tale principio, avendo avuto ad oggetto il diniego di sanatoria per due unità immobiliari edificate abusivamente. La vicenda sottolinea la crucialità della prova dell’ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento, in assenza della quale l’istanza di sanatoria non può trovare accoglimento.

Il dibattimento ha messo in luce la discrepanza tra le affermazioni del richiedente, il quale sosteneva di aver prodotto un adeguato insieme di documenti attestanti il completamento delle opere alla data del 31 marzo 2003, e le risultanze di un fotogramma aereo datato 12 luglio 2003, dal quale le costruzioni non emergevano. Il TAR, valutando le prove disponibili, ha ritenuto insufficiente il materiale fornito dal richiedente per confutare la documentazione aerofotogrammetrica, basando il proprio giudizio sulla mancanza di elementi probatori idonei a certificare la tempestività dell’ultimazione delle opere.

Il giudizio del Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR, ha ribadito che l’onere della prova grava sul privato, il quale deve essere in grado di presentare atti, documenti o altri elementi probatori inconfutabili che attestino con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione dell’abuso. Ciò deriva dal fatto che, ordinariamente, è il privato a disporre delle informazioni e della documentazione relativa alla data di realizzazione e alla consistenza originaria dell’immobile oggetto dell’abuso edilizio.

La ratio sottesa a tale orientamento giurisprudenziale è da ricercarsi nella necessità di garantire che il regime di sanatoria straordinaria, introdotto come misura eccezionale per regolarizzare situazioni di abusivismo edilizio preesistenti, non venga indebitamente esteso a manufatti realizzati in violazione delle disposizioni normative vigenti oltre i termini consentiti. Pertanto, in assenza di prove incontrovertibili a sostegno della tesi del richiedente, l’amministrazione competente è legittimata a respingere l’istanza di condono, preservando così l’integrità dell’ordine giuridico edilizio e la tutela del territorio.

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