Il regime giuridico del condono edilizio, disciplinato nell’ordinamento italiano, prevede la possibilità di regolarizzare ex post opere edilizie realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi necessari. In particolare, il terzo condono edilizio, introdotto dal Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, rappresenta l’ultima delle misure normative adottate dal legislatore per consentire la sanatoria di opere abusive, completate entro specifiche scadenze temporali.
Il principio del silenzio-assenso, in questo contesto, gioca un ruolo cruciale, stabilendo che, decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza di condono senza che l’amministrazione abbia espresso un provvedimento, si possa configurare un’approvazione tacita della domanda. Tuttavia, affinché il silenzio-assenso possa configurarsi, è necessario che la domanda sia integralmente completa nei suoi elementi e che possieda i requisiti soggettivi e oggettivi indispensabili per essere accolta.
Nel caso specifico affrontato dalla sentenza del TAR Lazio n. 1991/2024, si evidenzia come la normativa relativa al terzo condono edilizio si applichi esclusivamente alle nuove costruzioni a destinazione residenziale, precludendo di fatto la sanatoria per costruzioni non residenziali, quali quelle a uso agricolo come nel caso in esame. Tale interpretazione, fedele alla lettera della legge e corroborata da consolidati orientamenti giurisprudenziali, ribadisce il carattere eccezionale e restrittivo della norma condonistica, che non ammette applicazioni analogiche estensive a ipotesi non espressamente previste.
In aggiunta, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’onere della prova relativo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sanatoria, inclusa la data di realizzazione dell’abuso, grava sul richiedente. Pertanto, l’assenza di uno dei presupposti legali per il rilascio del condono, come nel caso della destinazione non residenziale del manufatto, impedisce a priori l’avvio del procedimento di sanatoria ed esclude la possibilità che il silenzio-assenso possa produrre effetti giuridici abilitativi.
In conclusione, la disciplina del condono edilizio richiede una scrupolosa verifica dei requisiti legali e un’accurata valutazione delle specificità del caso concreto, al fine di determinare la legittimità e l’applicabilità delle disposizioni normative in materia di sanatoria edilizia.
Lascia un commento