Trasformazioni illecite in ambito residenziale: l’incidenza sulla ristrutturazione edilizia secondo la giurisprudenza

Le opere illecite che implicano la trasformazione di spazi in destinazioni residenziali sono suscettibili di classificazione quale ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 10, comma c, del Decreto Legislativo n. 380/2001, qualora determinino la trasformazione dell’edificio in un organismo edilizio parzialmente o totalmente diverso dal precedente e comportino una variazione della destinazione d’uso non autorizzata.

In tale contesto, si è verificato un intervento edilizio consistente nella realizzazione di un solaio di copertura su un immobile preesistente, il quale, divergendo dalla configurazione planovolumetrica autorizzata dalla concessione edilizia originaria e da successive Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA) in variante, ha introdotto modifiche non consentite, inclusa la trasformazione della destinazione d’uso, l’installazione di impianti tecnologici e la creazione di spazi abitativi e terrazzi. Queste modifiche non si configurano come interventi di lieve entità in difformità da quanto precedentemente autorizzato, ma rappresentano, conformemente alla normativa vigente, una ristrutturazione edilizia significativa che richiede l’ottenimento di un permesso di costruire specifico.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1303/2024 del 8 febbraio, ha chiarito che non è possibile qualificare tali lavori come meramente in difformità parziale rispetto a quanto autorizzato, sottolineando che la presunta parzialità dell’abuso non esime dall’obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni edilizie. La giurisprudenza ha consolidato l’interpretazione secondo cui tali interventi, modificando in modo permanente la struttura preesistente e aumentando il carico urbanistico, necessitano di un permesso di costruire distinto, in quanto configurano una ristrutturazione edilizia che altera l’organismo edilizio e la destinazione d’uso.

La possibilità di commutare la sanzione demolitoria con una pecuniaria, prevista dall’art. 34 del d.P.R. 380/2001, non influisce sulla legittimità dell’ordine di demolizione, il quale può essere eseguito indipendentemente dalla presentazione di istanze di sanatoria, in assenza di obblighi per l’autorità comunale di valutare la sanabilità dell’abuso prima di emettere l’ordinanza di demolizione.

In sintesi, l’ordine di demolizione emesso nei confronti di opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni rappresenta un atto amministrativo vincolato, basato su un’accertamento tecnico dell’abuso, e non richiede la valutazione di interessi pubblici o privati o la comunicazione di avvio del procedimento, essendo finalizzato alla repressione degli abusi edilizi a tutela dell’ordine urbanistico e della legalità edilizia.

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