Installazione di una tettoia con pannelli fotovoltaici: la semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non è sufficiente, si rende necessario il permesso di costruire. Illustrazione delle motivazioni
Una struttura di circa 75 metri quadrati, costituita da una tettoia, rappresenta un’opera di dimensioni considerevoli, che permette un utilizzo indipendente dall’edificio principale, configurandosi pertanto come realizzazione abusiva in assenza di permesso di costruire.
Matteo Peppucci
Un’installazione realizzata mediante una struttura in ferro tubolare, aperta su tre lati e con copertura in lamiere zincate, avente dimensioni pari a 15 x 5,10 metri, sulla quale sono installati pannelli fotovoltaici, non può essere assimilata a una pertinenza dell’edificio principale: in base alle disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia, tale opera si configura come un intervento edilizio autonomo, il cui realizzo presuppone l’acquisizione del permesso di costruire.
Tale principio è stato ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza n. 516/2024, in data 22 gennaio, in merito al ricorso avanzato da un privato cittadino contro l’ordine di demolizione emesso dal comune per la predetta struttura.
Il tentativo di qualificare la tettoia come pertinenza e la contestazione dell’ordine di demolizione
Il ricorrente sosteneva il carattere pertinenziale della tettoia, in virtù della sua stretta correlazione funzionale con l’area destinata a parcheggio, argomentando inoltre che, date le sue specifiche costruttive e le dimensioni, la struttura non avrebbe inciso sui volumi preesistenti o sulla configurazione del territorio.
Sulla base di tali presupposti, il ricorrente contestava la classificazione dell’opera, attribuitale dall’autorità amministrativa, come soggetta a permesso di costruire, sostenendo che fosse invece ricompresa nella casistica prevista dall’art. 37 del DPR 380/2001, e dunque autorizzabile mediante SCIA, consentendo così la regolarizzazione tramite il pagamento di una sanzione pecuniaria.
La tettoia non può essere considerata pertinenza: analisi giuridica
Il TAR ha evidenziato che, seguendo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, la definizione di pertinenza, ai fini urbanistici ed edilizi, è circoscritta esclusivamente agli interventi secondari di modesta entità, privi di autonomia funzionale. Pertanto, le disposizioni normative che qualificano come nuove costruzioni gli interventi pertinenziali in base alle specifiche tecniche degli strumenti urbanistici non definiscono di per sé il concetto di pertinenza, ma presuppongono la sua esistenza, come chiarito da precedenti pronunce giurisprudenziali.
La necessità del permesso di costruire per l’installazione della tettoia
Nel caso specifico, la tettoia oggetto del provvedimento di demolizione copre un’area di circa 75 metri quadrati, dimensioni che ne escludono la classificazione come opera di minore entità o come intervento suscettibile di semplice SCIA. Di conseguenza, l’opera, per essere legittimamente realizzata, richiedeva il rilascio di un permesso di costruire, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia per le violazioni edilizie.
Conferma normativa del permesso di costruire per la tettoia
Il TAR ha inoltre sottolineato che la normativa comunale in materia di strutture temporanee stabilisce che possono essere autorizzate mediante denuncia di inizio attività solo le costruzioni di superficie non superiore a 25 metri quadrati e altezza media non superiore a 2,70 metri, non fondanti su basi permanenti. Nel caso in esame, la struttura si configura come una “tettoia” per la quale, in virtù delle sue specifiche caratteristiche, si è ritenuto indispensabile il permesso di costruire.
Impossibilità di regolarizzazione dell’abuso in assenza del titolo abilitativo
Per gli abusi edilizi realizzati senza il dovuto permesso, non è ammessa la regolarizzazione mediante sanzione pecuniaria, riservata esclusivamente agli interventi realizzati in difformità parziale dal permesso di costruire, e non nei casi di totale assenza di titolo abilitativo. La possibilità di applicare la sanzione pecuniaria è inoltre condizionata all’impossibilità di procedere con la demolizione senza pregiudicare le parti realizzate in conformità, valutazione da effettuarsi in sede esecutiva.
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