L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, mediante le decisioni numerate 1, 2 e 3, tutte proferite in data 8 marzo 2024, ha contribuito significativamente alla dottrina giuridica mediante l’elucidazione dell’interpretazione autentica dell’articolo 33, comma 2, del Testo Unico dell’Edilizia, relativo alla cosiddetta “fiscalizzazione dell’abuso edilizio”. Queste pronunce hanno chiarito che l’espressione “data di esecuzione dell’abuso” si riferisce inequivocabilmente al momento di materializzazione delle opere non conformi alla normativa edilizia vigente, stabilendo altresì un iter procedurale per la quantificazione della corrispondente sanzione pecuniaria.
Le suddette decisioni, strettamente correlate tra loro per materia e contenuto, hanno offerto una disamina approfondita sulla modalità di calcolo della sanzione pecuniaria imputabile agli abusi edilizi, ponendo particolare enfasi sulla necessità di una corretta individuazione temporale dell’abuso stesso. La sentenza numero 1, in particolare, funge da paradigma per l’interpretazione degli articoli successivi, delineando un quadro interpretativo coerente e omogeneo.
L’iter procedurale delineato dalle massime giurisprudenziali prevede l’individuazione preliminare della superficie convenzionale, come previsto dall’art. 13 della legge n. 392/1978, e la successiva determinazione del costo unitario di produzione per metro quadrato. Tale costo, moltiplicato per la superficie convenzionale, viene poi adeguato monetariamente in funzione degli indici ISTAT relativi al costo di costruzione per il periodo intercorrente tra il 1993 e il 2020. L’ammontare risultante è quindi soggetto a duplicazione per definire l’entità finale della sanzione pecuniaria.
Un ricorso giurisdizionale incentrato sulla metodologia di adeguamento del costo di produzione ha sollevato questioni interpretative dell’art. 33, comma 2, del DPR 380/2001, norma che prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, calcolata come il doppio dell’incremento di valore dell’immobile derivante dalle opere illecite, secondo criteri specificamente delineati.
Le deliberazioni in esame hanno posto l’accento sul concetto di “fiscalizzazione dell’abuso edilizio”, inteso come strumento normativo volto a sostituire la sanzione demolitoria con una pecuniaria nelle ipotesi in cui la demolizione si presenti tecnicamente impraticabile, preservando l’intento sanzionatorio nei confronti delle violazioni urbanistico-edilizie.
L’applicabilità della sanzione pecuniaria, in deroga alla prassi demolitoria, presupposto dalla normativa edilizia, è condizionata dalla dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di rimuovere le parti difformi senza compromettere l’integrità strutturale dell’edificio.
Le questioni trattate e risolte dall’Adunanza Plenaria riguardano l’interpretazione autentica del “momento di esecuzione dell’abuso” e le modalità di calcolo della sanzione pecuniaria, evidenziando la necessità di un procedimento dettagliato e metodologicamente accurato che consideri la superficie convenzionale, il costo unitario di produzione aggiornato e l’indice ISTAT del costo di costruzione. Questi criteri assicurano un approccio coerente e giuridicamente fondato alla gestione degli abusi edilizi, consolidando il corpus normativo in materia di urbanistica e costruzioni.
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